Noi gatti godiamo di un doppio stato in quanto
- Animale di proprietà
- Animale a vita libera
Tutti gli animali sono portatori di diritti e non di doveri.
Le responsabilità ricadono o sul proprietario o sugli enti da cui dipendono.
DOVERI DI UN PROPRIETARIO (in termini generici)
Chiunque detenga o possieda un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve pertanto provvedere alle sue cure tenendo conto dei bisogni fisiologici e dei bisogni etologici (comportamentali), in rapporto all’età, al sesso, alla specie, alla razza e alla taglia.
Nello specifico deve:
- rifornirlo di cibo e acqua in quantità e qualità sufficienti e con tempistiche adeguate;
- assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico ed etologico;
- consentire adeguata attività fisica;
- prendere ogni precauzione per impedire la fuga;
- assicurare l’adeguata pulizia degli spazi di dimora;
- applicazione microchip.
Per noi gatti a differenza dei cani non è obbligatorio l’identificazione e la registrazione anagrafica, ciò rende ovviamente difficile l’attribuzione di responsabilità.
Cosa prevede la legge
LEGGE 14 agosto 1991, n. 281
Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
Divieto di maltrattamenti verso i gatti in libertà.
ARTICOLO 544 BIS (Uccisione di animali), prevede: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione (da quattro mesi a due anni).
ARTICOLO 544 TER, sempre del codice penale, prevede: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione (da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro).
ARTICOLO 727 (Abbandono di animali), prevede: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Ci sono altre circostanze che sono da considerarsi come maltrattamento sugli animali:
- eccessivo sovraffollamento;
- spazi angusti;
- mancanza di cibo e acqua a sufficienza;
- non fornire agli animali un riparo dalle intemperie, dal freddo, dalla pioggia o dai raggi di sole;
- tenere gli animali in ambienti sporchi, insalubri e maleodoranti;
- tenere gli animali in condizioni sanitarie pessime, con infestazioni da parassiti
- tenere gli animali al buio o con poca luce;
- non curare gli animali feriti o malati;
- non sottoporre gli animali a visite veterinarie.
Se vedete alcuni di questi casi è consigliabile documentare la situazione con foto, filmati, audio etc. che possono supportare eventuali indagini.
Attenzione intervenire direttamente può essere pericoloso in quanto il proprietario potrebbe indirizzare violenza su di voi.
Meglio denunciare quando si viene a conoscenza di un maltrattamento:
- guardia zoofila che può investire il ruolo di agente di guardia giudiziaria;
- servizi sanitari ASL che si attivano con i medici veterinari;
- guardie forestali, carabinieri, ufficio tutela animali o garante.
Il provvedimento iniziale si produce in un primo momento nell’allontanamento dell’animale coinvolto nella situazione di sofferenza attraverso un sequestro detto probatorio.
Questo sequestro può essere convalidato da un giudice con affidamento in custodia dell’animale a soggetti individuati direttamente dal magistrato stesso, per poi diventare definitivo con l’affidamento in custodia, confisca e condanna penale di chi ritenuto colpevole del maltrattamento.
ACCUMULATORI SERIALI
E’ un fenomeno poco noto ma in costante aumento che ha una ricaduta sul benessere degli animali.
Parliamo del fenomeno degli animali Hoardes in italiano “Accumulo di Animali” o disposofobia (accaparramento compulsivo o accumulo patologico), che ha la stessa base patologica delle altre forme di accumulatori ossessivo compulsivo.
L’accumulatore ama patologicamente i suoi animali, ma non è in grado di valutarne la sofferenza.
Spesso ne sono vittime i gatti meno i cani.
A volte sono le stesse autorità ad alimentare inconsapevolmente il fenomeno, consegnando a queste persone animali rinvenuti sul loro territorio che non sanno dove collocare, a causa della mancanza di strutture pubbliche per la loro accoglienza.
Se si chiede ad un accumulatore quanti animali sono presenti nella casa in cui vive, spesso la risposta è molto confusa, non per cercare di nascondere la realtà ma perché la persona con la realtà ha perso ogni contatto, perdendo così il conto di quanti animali siano effettivamente costretti a vivere in condizioni pessime.
Solitamente le persone affette da questa patologia sono spesso: sole, fortemente legate agli animali, prendersi cura degli animali bisognosi rafforza la loro autostima, a volte rapiscono, preferibilmente la sera.
L’80% sono donne, 70% età superiore ai 50 anni, 70% sono persone sole, divorziate o vedove.
Gli ambienti che ospitano questi animali sono quasi sempre pesantemente ingombranti e insalubri, con accumulo di feci e urine ovunque. Spesso manca un bagno funzionante e la cucina è inagibile. Gli animali in genere occupano tutta la casa. Li si trova dentro gli armadi, nei cassetti, vivono tra i vestiti. I bagni sono spesso inagibili, vengono trasformati in depositi di lettiere piene di escrementi.
Questa patologia ha una ricaduta anche in termini di risorse umane e materiali: recupero e trasferimento degli animali, rimozione dei rifiuti, operazione di disinfestazione, ripristino dei luoghi cura degli animali e assistenza della persona coinvolta.
COSA DICE LA LEGGE PER I VIAGGI ALL’ESTERO
Per viaggiare all’estero, il gatto ha bisogno del passaporto, rilasciato dai servizi veterinari dell’azienda sanitaria locale: dovrà contenere tutti i dati anagrafici e l’elenco delle vaccinazioni e dei trattamenti effettuati.
Per gli spostamenti verso paesi membri della Comunità Europea è anche necessario la vaccinazione per la rabbia che deve essere eseguita da almeno 21 giorni dal veterinario sugli animali di età superiore ai 3 mesi.
Per viaggiare fuori dall’Unione Europea da e verso paesi terzi, la certificazione potrebbe avere condizioni diverse e aggiuntive.
Può essere richiesto per esempio:
la titolazione anticorporale, ovvero un esame del sangue per testare il numero di anticorpi prodotti dal soggetto vaccinato così da poter valutare se quest’ultimo è idoneo all’ingresso nel paese che richiede questa titolazione.
In altri casi può essere richiesta la immunizzazione verso altre malattie, o il trattamento verso:
- endoparassiti (parassiti che vivono nelle cavità interne o nello spessore degli organi dell’ospite.
- Ectoparassiti (parassiti che vivono sulla superfice del corpo dell’ospite (pulci, zecche).
Tutto questo deve essere attestato da un veterinario sul passaporto o su un certificato.
COMPAGNIE AEREE
Le regole possono variare a seconda della compagnia aerea con cui si viaggia: in certi casi, ad esempio, gli animali non sono ammessi a bordo e alcuni Paesi all’estero adottano controlli e norme specifiche per l’ingresso degli animali domestici. Per questo è sempre opportuno controllare le indicazioni riportate dalla compagnia con cui si vola.
Serviranno:
- passaporto (per viaggiare all’estero);
- trasportino, esistono solo linee guida diffuse da parte di IATA, l’ente internazionale che stabilisce le norme per il trasporto aereo. Deve essere conforme alle regolamentazioni internazionali per il viaggio in aereo così da poter permettere il più alto grado di comfort e sicurezza dell’ animale.
- Come deve essere il trasportino per gatti in aereo?
In linea di massima, il peso complessivo del gatto e il suo trasportino non devono superare i dieci chili (alcune compagnie pongono a 6 chili il limite massimo). Le dimensioni invece devono essere massimo di 46 x 25 x 31 centimetri ed il fondo impermeabile.
- La salute. In ogni caso, ricordate che non sono ammessi animali in gravidanza, in calore o i cuccioli con meno di 3 mesi di vita. Sarà buona norma inoltre fare una toeletta al proprio gatto prima della partenza e assicurarsi che sia in perfetta salute. Per evitare lamentele da parte dell’animale, è consigliabolile abituarlo a stare nel trasportino già nei giorni precedenti la partenza.
- non dimenticare di dotare il vostro felino di un collarino con etichetta, con nome e un recapito telefonico, in caso di fuga o smarrimento. Ovviamente in aggiunta al microchip che deve essere riportato sul passaporto del gatto, che nell’emergenza potrebbe non essere leggibile per mancanza di un lettore microchip.
PER I VIAGGI IN MACCHINA
L’Articolo 169 del codice della strada prevede la possibilità di trasportare uno o più animali domestici.
E’ consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purchè custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio.
L’ULTIMO VIAGGIO
Purtroppo viene il momento in cui dobbiamo lasciarvi per sempre.
Il regolamento comunitario CE 1069/2009 considera i corpi degli animali da compagnia dei sottoprodotti a rischio.
Come per voi umani è obbligatorio affidarci ad impianti autorizzati. Tuttavia in alcune regioni Italiane sono previste delle deroghe e viene permesso il seppellimento a condizione che si tratti di animali di piccola taglia ed in terreni privati. Bisogna, comunque, sentire sempre il servizio dei veterinari del proprio territorio o il comando di polizia locale al fine di evitare ogni rischio per la salute pubblica.
IN CASO DI INCIDENTE
Cosa fare se si trova un gatto investito o lo si investe incidentalmente?
Il codice della strada ART. 189, comma 9 Bis, prevede che l’utente responsabile direttamente o indirettamente di un investimento da cui deriva un danno a uno o più animali d’affezione, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito un danno.
Nel caso di investimento l’onere della spesa derivante dal soccorso o l’eventuale ricovero potrà essere addebitato al richiedente dell’intervento.
Il soccorso di un animale ferito non è solo un obbligo morale ma è anche un obbligo di legge.
La mancata osservanza di questo obbligo configura il reato di omissione di soccorso di un animale, punibile con una sanzione pecuniaria:
da € 380,00 ad un massimo di € 1.590,00 per chi provoca l’incidente
da € 78,00 ad un massimo di € 311,00 per chi è coinvolto.
Se da questa omissione dovesse derivare la morte dell’animale si potrebbe configurare il reato di UCCISIONE DI ANIMALE punibile ai sensi dell’Art. 544 Bis del codice penale.
NON E’ GIUSTIFICATA LA CONDOTTA OMISSIVA: devo andare a lavoro, mi sporca la macchina, ho paura di toccare l’animale.
SAREBBE AUSPICABILE CHE OGNI TERRITORIO VENISSE ATTIVATO ANCHE UN SERVIZIO RECUPERO ANIMALI FERITI MAGARI CON UN MEZZO ADEGUATO ALLO SCOPO.